L’Associazione Alpini,Volontari di Protezione Civile di Maggiora si è costituita in data 25 gennaio 2008, con 16 soci in gran parte già aderenti al Gruppo ANA di Maggiora, Sezione Cusio – Omegna.

L’atto costitutivo e lo statuto approvato definitivamente nell’assemblea del 16 aprile 2008, sono stati registrati presso l’Ufficio delle Entrate di Borgomanero in data 30 aprile 2008. In data 15 ottobre 2008 è stata sottoscritta convenzione con il Comune di Maggiora per la collaborazione della Squadra di Protezione Civile, costituita all’interno dell’Associazione, in caso di emergenza pubblica disposta dal Sindaco nel territorio comunale; la convenzione ha durata triennale, rinnovabile.

In data 19 dicembre 2008 l’Associazione è stata formalmente iscritta nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato di Novara, Sezione Protezione Civile, ai sensi delle Leggi Regionali nn. 38/1994 e 1/2004.

A gennaio 2009 l’Associazione contava 17 soci; nel corso dell’assemblea ordinaria del 16 gennaio 2009, è stato eletto per il triennio 2009-2011 il Comitato Direttivo così composto: – Paolo Jean – presidente – Claudio Oberti – vice-presidente – Silvana Marucco – segretario – Giancarlo Conti – tesoriere – Biagio Mitidieri – consigliere – Gianni De Bernardini – consigliere – Antonio Cerri – consigliere Le modalità di adesione sono indicate all’art. 5 dello Statuto.

La nostra storia

L’Associazione è costituita da soci in larga misura già operanti dal 1995 come Gruppo ANA di Maggiora e che avevano aderito nel 2004 alla Squadra comunale di Protezione Civile, costituita nell’ambito di una convenzione (scaduta nel 2006 e non rinnovata) tra Comune di Maggiora e Sezione ANA Cusio- Omegna.

Nel corso degli anni sono stati realizzati, d’intesa con il Comune di Maggiora e/o l’Ente Parco Fenera, numerosi interventi di prevenzione da emergenze ambientali, protezione e valorizzazione ambientale prevalentemente nell’ambito comunale. Si citano, tra le più significative: 1996: intervento di ripristino della “Scalötta”, passaggio pubblico lungo circa 300 metri e largo circa 3, usato anticamente dalle lavandaie di Maggiora per andare al torrente Sizzone: circa 200 ore di lavoro,  con motoseghe, decespugliatori, stesura di inerti, segnaletica ecc.

Ogni anno, per 3-4 volte ogni anno,  si provvede alla manutenzione, sfalcio di erba, ripristino segnaletica ecc 1999: creazione di punto panoramico in cima alla collina“Pelosa” (comune di Boca), in cooperazione con Ente Parco Fenera:circa 100 ore lavoro.

Da allora ogni 2-3 anni, d’intesa con l’Ente Parco, si provvede alla manutenzione, con taglio dei ricacci, pulizia, manutenzione delle strutture in legno 1999: primo intervento di ripristino dell’antico passaggio al Santuario di Boca e Varallo Sesia, sulle colline di Maggiora e Boca: lunghezza di oltre 2 Km con larghezza media di m 2; da quell’anno utilizzata anche per l’annuale pellegrinaggio della Parrocchia di Maggiora al Santuario del Crocefisso.

Circa 600 ore lavoro, per taglio sottobosco, passerelle sui guadi, segnaletica con segnavia in legno scolpito, ecc; da allora, ogni anno, si provvede a periodica pulizia e manutenzione della segnaletica, oltre a interventi straordinari di ripristino – soprattutto per un tratto di circa 400 m incassato e soggetto a allagamenti – realizzati nel 2005 e 2007 2002: ripristino del vecchio ponte pedonale in località Pragiarolo sul torrente Sizzone, in cemento, che era in rovina e sul punto di crollare: circa  200 ore di lavoro, per rifacimento basi in c.a. e pietra, taglio del sottobosco 2005- 2007: d’intesa con Comune di Maggiora, stesura di parecchie centinaia di metri cubi di inerti, posa di tubi per lo sgrondo delle acque ecc, per una migliore agibilità del tratto sopra citato di 400 m sulla antica strada per il Santuario; 600 ore lavoro circa Per l’anno 2008, si è intervenuti in febbraio con Ente Parco Fenera, per pulizia alla cima della Pelosa, ripristino panche deteriorate ecc (30 ore lavoro); in marzo si è fornita assistenza lungo il percorso di gara di mountain-bike svolta tra le colline (40 ore-presenza), ad aprile- luglio- settembre- ottobre si è provveduto agli interventi di pulizia e manutenzione della  “Scalötta” e della strada-passaggio per il Santuario, per circa 100 ore-lavoro (in data 19 ottobre sono transitati 136 pellegrini maggioresi).

Statuto dell’Organizzazione di Volontariato “Associazione Alpini, Volontari di Protezione Civile ODV”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice), l’Organizzazione di Volontariato “Associazione Alpini, Volontari di Protezione Civile ODV”.

2. L’ODV ha sede legale nel Comune di Maggiora, Via Gattico s.n. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro
30 gg dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.

3. La durata dell’ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

L’ ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di

a) concorrere alla realizzazione degli scopi dell’Associazione Nazionale Alpini, come indicate nell’art. 2 dello Statuto ANA (Associazione Nazionale Alpini).

b) promuovere e svolgere, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale in materia, attività di prevenzione, protezione civile, salvaguardia dell’ambiente e in genere di solidarietà sociale.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’ODV si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale ivi indicate con le lettere e) interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, i) organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, y) protezione civile.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L’ODV intende:

a) concorrere anche attraverso lo strumento della convenzione all’adempimento dei compiti delle Amministrazioni Pubbliche competenti in materia di prevenzione, protezione civile, valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente.

b) promuovere e svolgere direttamente al di fuori delle convenzioni, nel rispetto delle norme statutarie e della legislazione vigente, attività di pubblica utilità in materia di prevenzione, protezione civile, valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, comprese attività di informazione e sensibilizzazione e in genere di solidarietà sociale.

c) costituire e organizzare una squadra di Volontari di Protezione Civile, aperta anche a cittadini non iscritti all’ANA.

d) promuovere, anche in concorso con persone o enti esterni, attività culturali, educative o ricreative o di solidarietà in sintonia con le tradizioni degli Alpini.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L’ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l’ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 del Codice.
6. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.

7. Ogni forma di rapporto economico con l’ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

8. L’ODV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice.

9. L’ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell’ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’ODV;

b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ODV;

c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L’ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a. Quote associative e contributi degli aderenti;

b. Contributi pubblici e privati;

c. Donazioni e lasciti testamentari;

d. Rendite patrimoniali;

e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 del Codice);

f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’ODV e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;

g. Attività “diverse” di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, purché siano secondarie e strumentali.

3. L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Codice e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ODV, almeno dieci giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell’art. 32 Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’ODV tutte le persone fisiche maggiorenni [in numero non inferiore a sette persone fisiche] che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L’adesione all’ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata
alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ODV.

2. Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 20 giorni è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.

3. Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’ODV;

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ODV;

c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall’eventuale sollecito scritto.

6. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’ODV sia all’esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

● di partecipare a tutte le attività promosse dall’ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’ODV;

● di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

● di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
● di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al direttivo.

b) I soci sono obbligati:

● all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

● a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’ODV;

● al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell’ODV

1. Sono organi dell’ODV:

a. L’Assemblea dei soci;

b. Il Consiglio direttivo;

c. Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’ODV, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.

6. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

4. L’Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017;

b. discute ed approva i programmi di attività;

c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

g. approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;

h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

i. delibera sull’esclusione dei soci;

j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ODV stesso.

m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello Statuto;

n. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ODV;

o. delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell’ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati che non ricoprano cariche elettive nelle Amministrazioni Pubbliche convenzionate.

1. L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

3. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.

7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

a. attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;

b. redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del codice;

c. delibera sulle domande di nuove adesioni all’Associazione e alla Squadra di protezione civile;

d. sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

e. sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

f. propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto;

g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Squadra di Protezione Civile

1) I volontari componenti della Squadra di Protezione Civile sono iscritti previa domanda in apposito elenco numerato, periodicamente aggiornato.

2) In relazione alle specifiche mansioni di impiego può essere richiesta certificazione medica di idoneità.

3) In relazione alle specifiche attività di impiego e in occasione degli interventi richiesti, i componenti sono assicurati contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell’esercizio delle attività medesime, in conformità alle indicazioni di legge;

4) L’equipaggiamento personale fornito in dotazione resta di proprietà dell’Associazione, come le attrezzature eventualmente affidate in deposito; equipaggiamenti e attrezzature devono essere usati esclusivamente in interventi disposti in conformità agli scopi istituzionali dell’Associazione e non possono di norma, nemmeno temporaneamente, essere affidati a terzi.

5) In caso di utilizzo di mezzi e/o attrezzature personali (ad esempio: motoseghe, decespugliatori, veicoli ecc), il volontario proprietario ne garantisce l’adeguatezza e la funzionalità nonchè la propria idoneità all’uso.

6) L’attività della Squadra è diretta e organizzata da un Caposquadra, di norma coincidente con il Presidente del C.D., che può avvalersi di un vice-caposquadra. Il Caposquadra, in relazione alle esigenze di intervento, individua volta per volta la formazione della squadra, verifica la disponibilità ed efficienza dei mezzi e attrezzature –compresi i dispositivi di protezione- necessari per l’efficace espletamento dell’attività. I nominativi dei componenti che formano la squadra e le rispettive mansioni sono preventivamente comunicate dal Caposquadra per la copertura assicurativa. Al termine dell’intervento il Caposquadra provvede a relazione scritta, che viene conservata agli atti dell’Associazione.

7) I volontari impegnati nelle attività operative sono tenuti ad attenersi –in vista della sicurezza ed efficacia delle attività stesse- alle istruzioni del Caposquadra.

8) A titolo esemplificativo si indicano le seguenti possibili attività:

– Soccorso e aiuto diretto ai cittadini in caso di calamità naturali o eventi causati da incidenti di varia natura, in collaborazione/convenzione con le Autorità preposte, con utilizzo di attrezzature manuali di semplice impiego (quali pale, badili, carriole, falcetti ecc)

– Soccorso e aiuto diretto ai cittadini in caso di calamità naturali o eventi causati da incidenti di varia natura, in collaborazione/convenzione con le Autorità preposte, con utilizzo di attrezzature elettriche e/o motocomandate (quali motoseghe, decespugliatori, autoveicoli ecc)

– Soccorso e aiuto diretto ai cittadini in caso di calamità naturali o eventi di varia natura, in collaborazione/convenzione con le Autorità preposte, con attività di assistenza generica alla popolazione

– Attività di prevenzione, protezione, salvaguardia, decoro e valorizzazione ambientale;

– Attività programmate di prevenzione e addestramento; 

– Attività di pubblica utilità in occasione di manifestazioni, cerimonie e in genere di eventi con rilevante presenza di pubblico.

Art. 15

Comitati Tecnici

1. Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16

Scioglimento

1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.